Segnalazioni di illecito – whistleblower

L’articolo 54bis del Decreto legislativo 165/2001, introdotto dalla Legge Anticorruzione 190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, introduce le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il cosiddetto Whistleblowing.

In particolare, il comma 5 del medesimo articolo dispone che, in base alle nuove linee guida di ANAC, le procedure per il Whistleblowing debbano avere caratteristiche precise. In particolare “prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione”.

A seguito del Decreto Legislativo 24/2023, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, la SRM ha aggiornato il Regolamento Whistleblowing.

La SRM mette a disposizione delle persone segnalanti canali diversi per le segnalazioni di violazioni. In particolare, è possibile effettuare segnalazioni in forma scritta e in forma orale.

Le segnalazioni in forma scritta sono effettuate attraverso la piattaforma informatica WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

  • la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima;
  • la segnalazione viene ricevuta dal Gestore delle segnalazioni indicato nel regolamento e da lui gestita garantendo la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa;
  • nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del Gestore delle segnalazioni e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti.

Per le segnalazioni in forma orale, la persona segnalante può contattare il Gestore delle segnalazioni, richiedendo disponibilità per un colloquio telefonico o, eventualmente, un incontro personale.

Al di fuori della procedura interna per le segnalazioni, la legge permette di effettuare anche segnalazioni esterne all’Autorità Nazionale Anticorruzione, nei casi previsti dal Regolamento.

Il Gestore delle Segnalazioni è il Dirigente coordinatore della SRM, ing. Tommaso Bonino.

 

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Regolamento whistleblowing

Informativa segnalante Whistleblowing

Data ultimo aggiornamento: 13.02.2024

Data monitoraggio RT: 13.02.2024

 

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